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Legge e giurisdizioni
 
Legge 18 Aprile 1975, n.110 ( Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 1975, n.105 ) 
Normative integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. 
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, NON possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o di taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 alire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo e secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli atri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto ( comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26/04/1993, n.122 ). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. 
Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 - 
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Giugno 1940, n.149, Suppl.Ord. ). 
Articolo 45 
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. NON sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili. 
 
 
 
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